Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) bambino: persona di età compresa tra 0 e 14 anni;

          b) adolescente: persona di età compresa tra 14 e 18 anni;

          c) farmaco psicotropo: farmaco con azione terapeutica indirizzata a modificare o ad influire sull'umore, sullo stato emotivo, sul comportamento e sulle percezioni della persona. In particolare, la presente legge reca norme sull'impiego di farmaci stimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici;

          d) genitori: i genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci;

          e) centro di neuropsichiatria infantile di riferimento: centro pubblico accreditato presso la rispettiva regione di appartenenza.

 

Pag. 9